Art. 4.
(Coordinamento delle misure economiche erogate dello Stato nell'ambito dei LESNA).

      1. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge, che beneficiano delle misure di carattere economico erogate dallo Stato alle persone con invalidità, sordomutismo e cecità, di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e ai decreti legislativi 21 novembre 1988, n. 508, e 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni, fatti salvi i benefìci in atto e i diritti maturati fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 5 della presente legge, la concessione delle prestazioni economiche previste dalle normative citate al presente comma, a decorrere dalla data stabilita dal citato Piano, è effettuata all'interno della valutazione delle condizioni psico-fisiche del richiedente, con le modalità indicate all'articolo 2.
      2. Le prestazioni economiche previste dalle normative di cui al comma 1 sono erogate anche nel caso in cui la persona non autosufficiente sia ospitata in strutture semiresidenziali e residenziali non riabilitative, prevedendo l'utilizzo degli emolumenti economici percepiti, come concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma restando l'attribuzione alla persona non autosufficiente di una somma non inferiore al 25 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Pag. 10